Art. 3.
(Disposizioni relative al personale).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero, all'adeguamento degli organici e del personale occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

 

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